Art. 4. 
 
  Per l'esecuzione delle operazioni  di  cotale  enfiteusi,  meno  le
subaste, sara' istituita in ciascun  capo-luogo  di  circondario  una
speciale Commissione, composta del sottoprefetto,  che  ne  sara'  il
presidente,  da  un  ecclesiastico  delegato   dall'ordinario   della
diocesi, da  un  magistrato  destinato  dal  presidente  della  Corte
d'appello, dal ricevitore circondariale dei rami e  diritti  diversi,
da tre notabili da nominarsi dalle deputazioni provinciali. 
 
  Nei capo-luoghi di provincia le Commissioni saranno presiedute  dai
prefetti, ovvero da un consigliere di prefettura da lui delegato. 
 
  Esse Commissioni funzioneranno coll'intervento  di  quattro  membri
almeno, ed in caso  di  parita',  sara'  preponderante  il  voto  del
presidente. 
 
  Saranno assistite da un segretario e da quel numero d'impiegati che
verra' fissato per regolamenti, e redigeranno il verbale  delle  loro
sedute a firma del presidente e del segretario.