Art. 5. Fra due mesi dalla pubblicazione di questa legge, i rappresentanti ordinari dei corpi morali ed individui notati nell'art. 1 dovranno presentire alle Commissioni circondariali una dichiarazione da loro firmata dei beni-fondi che posseggono in ciascun territorio del circondario, la quale deve contenere: a) Un esatto quadro di tutti i beni rurali da loro posseduti, con tutte le indicazioni necessarie, e specialmente colla descrizione dei confini, della estensione, del numero degli alberi ed arbusti, delle fabbriche rurali, fattorie, cascine, case che vi si ritrovano, non che delle sorgive di acqua potabile o minerale, e delle acque d'irrigazione il di cui uso spetta o potrebbe spettare; b) L'indicazione del titolo originario del loro possesso, le servitu' attive e passive d'ogni podere, i dritti contestati o pretesi, i giudizi pendenti e lo stadio nel quale si ritrovano, ed i privilegi e le ipoteche che i terzi conservano in ciascun podere; c) Un sommario degli affitti dal 1854 in poi, colla designazione dei rispettivi atti e di qualunque altra prova correlativa; d) Il corrispondente certificato del catasto fondiario, portante la rendita imponibile di ciascun podere e la indicazione della tassa dovuta; e) Finalmente l'espressa dichiarazione di essere pronti a stipulare l'enfiteusi ordinata da questa legge. I presidenti delle Commissioni rilasceranno ricevuta di questa dichiarazione.