Art. 5. 
 
  Fra due mesi dalla pubblicazione di questa legge, i  rappresentanti
ordinari dei corpi morali ed individui notati  nell'art.  1  dovranno
presentire alle Commissioni circondariali una dichiarazione  da  loro
firmata dei beni-fondi  che  posseggono  in  ciascun  territorio  del
circondario, la quale deve contenere: 
 
    a) Un esatto quadro di tutti i beni rurali da loro posseduti, con
tutte le indicazioni necessarie, e specialmente colla descrizione dei
confini, della estensione, del numero degli alberi ed arbusti,  delle
fabbriche rurali, fattorie, cascine, case che vi  si  ritrovano,  non
che delle sorgive  di  acqua  potabile  o  minerale,  e  delle  acque
d'irrigazione il di cui uso spetta o potrebbe spettare; 
 
    b) L'indicazione del titolo  originario  del  loro  possesso,  le
servitu' attive e  passive  d'ogni  podere,  i  dritti  contestati  o
pretesi, i giudizi pendenti e lo stadio nel quale si ritrovano, ed  i
privilegi e le ipoteche che i terzi conservano in ciascun podere; 
 
    c) Un sommario degli affitti dal 1854 in poi, colla  designazione
dei rispettivi atti e di qualunque altra prova correlativa; 
 
    d) Il corrispondente certificato del catasto fondiario,  portante
la rendita imponibile di ciascun podere e la indicazione della  tassa
dovuta; 
 
    e)  Finalmente  l'espressa  dichiarazione  di  essere  pronti   a
stipulare l'enfiteusi ordinata da questa legge. 
 
  I presidenti delle  Commissioni  rilasceranno  ricevuta  di  questa
dichiarazione.