Art. 6. Scorsi due mesi senza adempire a quanto prescrive l'articolo precedente, non sara' ammessa alcuna eccezione pei rappresentanti dei detti corpi morali ed individui notati, neanco quella di mancata pretesa autorizzazione; e saranno sottoposti ad una multa non minore di L. 200, ne' maggiore di L. 400, per la mancata dichiarazione. La multa sara' pronunciata con rito sommario, e con sentenza inappellabile dal tribunale di circondario, nella cui giurisdizione sono siti i beni, sulla deliberazione della Commissione circondariale attestante il fatto, trasmessa dal presidente al regio procuratore presso il tribunale stesso. Le multe formeranno un fondo speciale d'ogni Commissione da spendersi con deliberazione della stessa.