Art. 6. 
 
  Scorsi due  mesi  senza  adempire  a  quanto  prescrive  l'articolo
precedente, non sara' ammessa alcuna eccezione pei rappresentanti dei
detti corpi morali ed individui  notati,  neanco  quella  di  mancata
pretesa autorizzazione; e saranno sottoposti ad una multa non  minore
di L. 200, ne' maggiore di L. 400, per la mancata dichiarazione. 
 
  La multa sara'  pronunciata  con  rito  sommario,  e  con  sentenza
inappellabile dal tribunale di circondario, nella  cui  giurisdizione
sono siti i beni, sulla deliberazione della Commissione circondariale
attestante il fatto, 
 
  trasmessa dal presidente al regio procuratore presso  il  tribunale
stesso. 
 
  Le  multe  formeranno  un  fondo  speciale  d'ogni  Commissione  da
spendersi con deliberazione della stessa.