Art. 7. I notari sono, in vigore di questa legge, fra un mese dalla sua pubblicazione, obbligati rimettere ai sindaci dei comuni di loro residenza un ragionato elenco da loro firmato, ovvero un certificato di non esistenza di tutti gli atti traslativi di proprieta' in favore dei corpi morali descritti, che trovansi stipulati nelle loro minute, o in quelle da loro conservate, nel periodo posteriore al 1830, ed inoltre un elenco di tutti gli atti di affitto, sia in genere, sia in danaro, o atti di colonia parziaria, che trovansi nelle dette minute stipulati dal 1850 in poi. Gli atti saranno indicati per ordine cronologico, vi saranno scritti i nomi degli stipulanti, la circoscrizione, la estensione se vi e' espressa, la durata dell'affitto ed il prezzo convenuto tanto in genere che in danaro, e gli anticipi se ve ne siero. Queste note e certificati dai sindaci trasmessi al presidente della Commissione del circondario saranno spediti ai presidenti di quelle Commissioni ove sono siti i beni.