Art. 7. 
 
  I notari sono, in vigore di questa legge, fra  un  mese  dalla  sua
pubblicazione, obbligati rimettere ai  sindaci  dei  comuni  di  loro
residenza un ragionato elenco da loro firmato, ovvero un  certificato
di non esistenza di tutti gli atti traslativi di proprieta' in favore
dei corpi morali descritti, che trovansi stipulati nelle loro minute,
o in quelle da loro conservate, nel periodo posteriore  al  1830,  ed
inoltre un elenco di tutti gli atti di affitto, sia in genere, sia in
danaro, o atti di colonia parziaria, che trovansi nelle dette  minute
stipulati dal 1850 in poi. 
 
  Gli atti  saranno  indicati  per  ordine  cronologico,  vi  saranno
scritti i nomi degli stipulanti, la circoscrizione, la estensione  se
vi e' espressa, la durata dell'affitto ed il prezzo  convenuto  tanto
in genere che in danaro, e gli anticipi se ve ne siero. 
 
  Queste note e certificati dai sindaci trasmessi al presidente della
Commissione del circondario saranno spediti ai presidenti  di  quelle
Commissioni ove sono siti i beni.