Art. 8. 
 
  I sindaci sono obbligati rilasciare ricevuta ai notari delle note o
dei certificati negativi, indicando il giorno della presentazione.  E
trascorso il termine, la Giunta municipale proporra' alla Commissione
la sospensione 
 
  dell'ufficio di quel notaro che non avra' adempito al  disposto  di
questa legge. 
 
  La sospensione sara' pronunciata con rito sommario e  con  sentenza
inappellabile dal tribunale di circondario sulla deliberazione  della
Commissione trasmessa a cura del presidente al regio procuratore:  ma
la sentenza sara' dallo stesso magistrato revocata, quando il  notaio
potra' far constare l'adempimento compiuto da sua parte  al  disposto
della legge.