Art. 8. I sindaci sono obbligati rilasciare ricevuta ai notari delle note o dei certificati negativi, indicando il giorno della presentazione. E trascorso il termine, la Giunta municipale proporra' alla Commissione la sospensione dell'ufficio di quel notaro che non avra' adempito al disposto di questa legge. La sospensione sara' pronunciata con rito sommario e con sentenza inappellabile dal tribunale di circondario sulla deliberazione della Commissione trasmessa a cura del presidente al regio procuratore: ma la sentenza sara' dallo stesso magistrato revocata, quando il notaio potra' far constare l'adempimento compiuto da sua parte al disposto della legge.