Art. 9. 
 
  Nello stesso periodo di  tempo  indicato  dall'art.  5,  la  Giunta
municipale di ciascun comune raccogliera' i dati indicati dal  citato
articolo sui beni-fondi descritti, che esistano  nel  territorio  del
proprio  comune,  e  formandone  un  quadro,   lo   rimettera'   alla
Commissione circondariale insieme ai certificati dei notari.