Art. 2.

  E'  vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti
di   lavorazione  di  olii  di  qualsiasi  specie  destinati  ad  uso
commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili.
  E' altresi' vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al
precedente  comma  o  nei  locali  annessi  o  intercomunicanti anche
attraverso cortili, a qualunque uso destinati.