Art. 4.

  Chiunque  viola le disposizioni di cui all'articolo 1 e' punito con
la multa di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di
olio e con la reclusione fino ad un anno.
  Nei casi di particolare gravita' le pene sono raddoppiate.
  Se il fatto e' di lieve entita' le pene sono ridotte alla meta'.