Art. 5.

  Chiunque  viola  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 2 e 3, e'
punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto
fino  a  3  mesi.  Nei  casi  di  particolare  gravita', le pene sono
raddoppiate.
  Se il fatto e' di lieve entita' le pene sono ridotte alla meta'.