Art. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, e' punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi. Nei casi di particolare gravita', le pene sono raddoppiate. Se il fatto e' di lieve entita' le pene sono ridotte alla meta'.