IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  il contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, e relative
tabelle,  per  i  dipendenti  dalle aziende editrici e stampatrici di
giornali   quotidiani   ed   agenzie  di  stampa,  stipulato  tra  la
Federazione   italiana   Editori  Giornali,  l'Associazione  italiana
Stampatori  Giornali e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici
e   Cartai,   la   Federazione  italiana  Lavoratori  del  Libro,  la
Federazione  italiana  Lavoratori  Arte  Grafica e Cartaria; e tra la
Federazione   italiana   Editori  Giornali,  l'Associazione  italiana
Stampatori  Giornali  e  la  Federazione Nazionale Lavoratori Carta e
Stampa;
  Visti:
    -  l'art.  12 (6° comma, parte 3ª, norme impiegati) del contratto
collettivo nazionale 28 novembre 1953;
    -  l'art.  5  dell'accordo  collettivo  23  dicembre 1054, per il
conglobamento  delle  voci  della  retribuzione  e  per  il riassetto
zonale;
    -  l'art.  12  (5 comma, parte 3ª, norme impiegati) del contratto
collettivo   nazionale   16   maggio   1956;  recanti  norme  per  la
rivalutazione   degli   aumenti  biennali  spettanti  agli  impiegati
dipendenti   dalle   aziende   editrici  e  stampatrici  di  giornali
quotidiani  agenzie  di  stampa,  richiamati  dal  predetto contratto
collettivo  nazionale  8  gennaio  1960 ed uniti allo stesso in unico
allegato;
  Visto  l'accordo  collettivo  nazionale  8  febbraio  1957,  per la
estensione alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
ed  agenzie  di stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957,
per la scala mobile delle retribuzioni;
  Visto  l'accordo  collettivo  nazionale 26 febbraio 1958, e statuto
allegato,  per  la  istituzione  di  un  trattamento di pensionamento
integrativo  di quello della previdenza sociale a favore degli operai
ed  impiegati  dipendenti  dalle  aziende  editrici  e stampatrici di
giornali quotidiani ed agenzie di stampa;
  Visto  l'accordo  collettivo  nazionale  6  giugno  1958,  circa il
contributo   che  le  aziende  editrici  e  stampatrici  di  giornali
quotidiani  e  le agenzie di stampa devono versare al Fondo Nazionale
di Previdenza;
  Visto  il  protocollo  1 marzo 1959, aggiuntivo al predetto accordo
collettivo nazionale 26 febbraio 1958;
  Visto  il  regolamento  del  Fondo  Nazionale  di Previdenza, per i
lavoratori   dipendenti  dalle  aziende  editrici  e  stampatrici  di
giornali  quotidiani  ed agenzie di stampa, richiamato dal precedente
protocollo  1 marzo 1959 ed allo stesso allegato; tutti stipulati tra
le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo nazionale 8
gennaio 1960;
  Vista  la  pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 in data 17
febbraio  1960,  n.  185  in  data  17  luglio 1961, degli atti sopra
indicati,   depositati   presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono
stati stipulati:
    -  il  contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, relativo ai
dipendenti   dalle   aziende   editrici  e  stampatrici  di  giornali
quotidiani ed agenzie di stampa;
    -  l'accordo  collettivo nazionale 8 febbraio 1957, relativo alla
estensione alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
ed  agenzie  di  stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957
per la scala mobile delle retribuzioni:
    -  l'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, relativo alla
istituzione  di un trattamento di pensionamento integrativo di quello
della   previdenza   sociale  a  favore  degli  operai  ed  impiegati
dipendenti   dalle   aziende   editrici  e  stampatrici  di  giornali
quotidiani ed agenzie di stampa;
    -  l'accordo  collettivo  nazionale  6  giugno  1958, relativo al
contributo   che  le  aziende  editrici  e  stampatrici  di  giornali
quotidiani  e  le agenzie di stampa devono versare al Fondo Nazionale
di Previdenza;
    -  il  protocollo  1  marzo  1959, aggiuntivo al predetto accordo
collettivo nazionale 26 febbraio 1958;
sono  regolati  da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti
anzidetti,   annessi  al  presente  decreto,  nonche'  alle  clausole
richiamate   dal  contratto  collettivo  nazionale  8  gennaio  1960,
dell'accordo  collettivo nazionale 26 febbraio 1958, dal protocollo I
marzo 1959 ed agli stessi allegate.
  I  minimi di trattamento economico e normative cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti i lavoratori dipendenti dalle
imprese  editrici  e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di
stampa.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
  Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 31. - VILLA