Art. 3.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri
per gli affari esteri, e per l'industria e commercio, verra'
determinata la composizione, da parte italiana, della Commissione
mista governativa prevista dall'art. 16 dell'Accordo.
Con decreto del Ministro per il tesoro verra' altresi' determinata
la misura per il compenso da corrispondere ai membri italiani della
Commissione mista di cui al comma precedente, in relazione ai lavori
svolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SEGNI -
TRABUCCHI - TREMELLONI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 15. - VILLA