Art. 3.

  Con  decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri
per  gli  affari  esteri,  e  per  l'industria  e  commercio,  verra'
determinata  la  composizione,  da  parte italiana, della Commissione
mista governativa prevista dall'art. 16 dell'Accordo.
  Con  decreto del Ministro per il tesoro verra' altresi' determinata
la  misura  per il compenso da corrispondere ai membri italiani della
Commissione  mista di cui al comma precedente, in relazione ai lavori
svolti.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 aprile 1962

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - SEGNI -
                                               TRABUCCHI - TREMELLONI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1962
  Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 15. - VILLA