Art. 13.

  Ferme  restando  le  disposizioni  penali,  il datore di lavoro che
abbia  omesso  di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per
sopravvenuta   prescrizione  ai  sensi  dell'articolo  55  del  regio
decreto-legge  4  ottobre  1935,  n. 1827, puo' chiedere all'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale di costituire, nei casi previsti
dal  successivo  quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari
alla   pensione  o  quota  di  pensione  adeguata  dell'assicurazione
obbligatoria,  che  spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione
ai contributi omessi.
  La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive
quote  di  pertinenza,  all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di
adeguamento,  dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato
di  contributi  base  corrispondenti,  per  valore e numero, a quelli
considerati ai fini del calcolo della rendita.
  La  rendita  integra  con  effetto  immediato  la  pensione gia' in
essere;  in  caso  contrario  i contributi di cui al comma precedente
sono  valutati  a  tutti  gli  effetti  ai  fini  della assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
  Il   datore   di  lavoro  e'  ammesso  ad  esercitare  la  facolta'
concessagli   dal   presente   articolo  su  esibizione  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale di documenti di data certa, dai
quali  possano  evincersi  la  effettiva  esistenza  e  la durata del
rapporto  di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta
al lavoratore interessato.
  Il  lavoratore,  quando  non possa ottenere dal datore di lavoro la
costituzione  della  rendita a norma del presente articolo, puo' egli
stesso   sostituirsi  al  datore  di  lavoro,  salvo  il  diritto  al
risarcimento  del  danno,  a  condizione  che  fornisca  all'Istituto
nazionale  della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e
della retribuzione indicate nel comma precedente.
  Per  la  costituzione  della rendita il datore di lavoro, ovvero il
lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma,
deve  versare  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale la
riserva  matematica  calcolata  in  base  alle  tariffe  che  saranno
all'uopo  determinate  e  variate,  quando  occorra,  con decreto del
Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio
di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.