Art. 2. 
 
  Gli articoli 72, 176 e 177 del Codice penale sono  modificati  come
segue: 
  "Art. 72 (Concorso di reati che importano l'ergastolo  e  di  reati
che importano pene detentive  temporanee)  -  Al  colpevole  di  piu'
delitti, ciascuno  dei  quali  importa  la  pena  dell'ergastolo,  si
applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. 
  Nel  caso  di  concorso  di  un  delitto  che  importa,   la   pena
dell'ergastolo, con uno o piu' delitti che importano  pene  detentive
temporanee per un tempo  complessivo  superiore  a  cinque  anni,  si
applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo
di tempo da due a diciotto mesi. 
  L'ergastolano   condannato    all'isolamento    diurno    partecipa
all'attivita' lavorativa". 
  "Art. 176. (Liberazione  condizionale).  -  Il  condannato  a  pena
detentiva che, durante il  tempo  di  esecuzione  della  pena,  abbia
tenuto  un  comportamento  tale  dal  far  ritenere  sicuro  il   suo
ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione  condizionale,  se
ha scontato almeno trenta mesi e comunque  almeno  meta'  della  pena
inflittagli, qualora il rimanente della  pena  non  superi  i  cinque
anni. 
  Se  si  tratta  di  recidivo,  nei  casi  preveduti  dai  capoversi
dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla  liberazione
condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena  e  non
meno di tre quarti della pena inflittagli. 
  Il condannato all'ergastolo puo' essere  ammesso  alla  liberazione
condizionale quando abbia  effettivamente  scontato  almeno  ventotto
anni di pena. 
  La  concessione  della  liberazione  condizionale  e'   subordinata
all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato,  salvo
che  il  condannato  dimostri  di  trovarsi  nell'impossibilita'   di
adempierle". 
  "Art. 177. (Revoca  della  liberazione  condizionale  o  estinzione
della pena). - Nei confronti del condannato ammesso alla  liberazione
condizionale resta sospesa la esecuzione della  misura  di  sicurezza
detentiva cui il  condannato  stesso  sia  stato  sottoposto  con  la
sentenza  di  condanna  o  con  un   provvedimento   successivo.   La
liberazione condizionale e' revocata, se la persona liberata commette
un  delitto  o  una  contravvenzione  della  stessa  indole,   ovvero
trasgredisce agli obblighi inerenti alla liberta' vigilata,  disposta
a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in
liberta' condizionale non e' computato nella durata della pena  e  il
condannato non puo' essere riammesso alla liberazione condizionale. 
  Decorso tutto il tempo della  pena  inflitta,  ovvero  cinque  anni
dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi
di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta  alcuna  causa
di revoca, la pena rimane  estinta  e  sono  revocate  le  misure  di
sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna
o con provvedimento successivo".