Art. 3. Norma transitoria Il condannato all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno venticinque anni di pena. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 novembre 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO