Art. 3.
                          Norma transitoria

  Il  condannato  all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti
generiche   di   cui   all'articolo   2   del   decreto   legislativo
luogotenenziale  14  settembre 1944, n. 288, puo' essere ammesso alla
liberazione  condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno
venticinque anni di pena.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 novembre 1962

                                SEGNI

                                                      FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO