Art. 2. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente - comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".