Art. 2.

  L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
  Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici.
  Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni  del precedente - comma, si effettua in proporzione alla
popolazione  delle  Regioni,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".