Art. 2.

  L'art.  57  della  Costituzione  della Repubblica italiana e' cosi'
modificato:
  "Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
  Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici.
  Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni  del  precedente  comma, si effettua in proporzione alla
popolazione   delle  Regioni  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1963

                                SEGNI

                                                       MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE