Art. 10. Il Club alpino italiano provvedera', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.