Art. 10. 
 
  Il Club alpino italiano provvedera', entro dodici mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, ad  apportare  al  proprio
statuto le modifiche necessarie  per  uniformarlo  alle  disposizioni
della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del  Consiglio
di Stato, con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
del Ministro per il turismo e  lo  spettacolo,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro.