Art. 11. Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.