Art. 11. 
 
  Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale  del
Club alpino italiano e da sottoporre  all'approvazione  del  Ministro
per il turismo e lo spettacolo di concerto con  il  Ministro  per  il
tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo  stato  giuridico
ed il trattamento economico di attivita'  a  qualsiasi  titolo  e  di
quiescenza di tutto il personale del Club stesso.