Art. 12.

  Alla  copertura  dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente
legge sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante
riduzione  del  fondo speciale iscritto nello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  il  finanziamento  di oneri derivanti da
provvedimenti legislativi in corso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 gennaio 1963

                                SEGNI

                                           FANFANI - FOLCHI - TAVIANI
                                                   BOSCO - LA MALFA -
                                             TRABUCCHI - TREMELLONI -
                                                    ANDREOTTI - GUI -
                                                                RUMOR

Visto, il Guardasigilli: BOSCO