Art. 2. Il Club alpino italiano provvede, nell'ambito delle facolta' statuarie, a mantenere in efficienza, in conformita' alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati. Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonche' per il recupero delle saline dei caduti.