Art. 2.

  Il  Club  alpino  italiano  provvede,  nell'ambito  delle  facolta'
statuarie,   a   mantenere   in   efficienza,   in  conformita'  alle
disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed
a  curare  la  manutenzione  delle  attrezzature  alpinistiche  e dei
sentieri dallo stesso apprestati.
  Assume  adeguate  iniziative  tecniche  per  la  prevenzione  degli
infortuni  nell'esercizio  dell'alpinismo  e  per  il  soccorso degli
alpinisti  ed  escursionisti  infortunati o pericolanti per qualsiasi
causa, nonche' per il recupero delle saline dei caduti.