Art. 3.

  La  Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del regolamento
per  l'esecuzione  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' integrata da un
esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con
voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine ed i
portatori alpini.
  Oltre  il  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dall'art.  237  del
regolamento  indicato  nel  precedente  comma,  i  candidati  debbono
documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi
del Club alpino italiano.