Art. 3. La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine ed i portatori alpini. Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.