Art. 4. 
 
  Fanno parte  di  diritto  del  Consiglio  centrale  previsto  dallo
statuto del Club alpino italiano: un ufficiale superiore delle truppe
alpine in servizio permanente effettivo, designato dal  Ministro  per
la difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella
di direttore di sezione, designati rispettivamente dal  Ministro  per
il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per l'interno, dal  Ministro
per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro
per l'agricoltura e le foreste. 
  Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori  del  Club  alpino
italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per
il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica
non inferiore a quella di direttore di sezione.