Art. 6. 
 
  L'efficacia delle  deliberazioni  riguardanti  l'utilizzazione  del
contributo di cui dall'articolo precedente, alle  quali  non  abbiano
partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma
dell'articolo 4 della presente legge, o per le quali  la  maggioranza
dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato  in  detto  articolo
indicati, che hanno partecipato alle  deliberazioni,  abbia  espresso
voto contrario, e' subordinata all'approvazione del Ministro  per  il
turismo e lo spettacolo.