Art. 7.

  Agli  effetti  di  qualsiasi  imposta,  tassa o diritto, escluse le
tasse  postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e
le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.
  La  equiparazione  alle  Amministrazioni  dello  Stato non comporta
l'esonero  dal  pagamento  delle  imposte  dirette, ne' si esclude al
trattamento tributario del personale dipendente.