Art. 8. 
 
  Il Ministro per il turismo e  lo  spettacolo  puo'  procedere  allo
scioglimento  degli  organi  centrali  del  Club  alpino  italiano  e
nominare un commissario straordinario, per accertate gravi deficienze
amministrative o per altre irregolarita'  tali  da  compromettere  il
normale funzionamento dell'Associazione. 
  La ricostituzione degli Organi  centrali  e'  effettuata  entro  il
termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.