Art. 2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato per l'esercizio finanziario 1962-63, a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO