Art. 2.

  L'onere   derivante  dall'attuazione  della  presente  legge  sara'
fronteggiato  per  l'esercizio  finanziario  1962-63,  a  carico  del
capitolo  562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

                                SEGNI

                                               FANFANI - TREMELLONI -
                                                             LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO