La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' resa obbligatoria la, vaccinazione antitetanica: a) per le seguenti categorie di lavoratori del due sessi piu' esposte ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, alevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti al lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni. Per tali lavoratori, la vaccinazione e' resa obbligatoria a, partire dalle nuove leve di lavoro; b) per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I.