La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' resa obbligatoria la, vaccinazione antitetanica: 
    a) per le seguenti categorie di lavoratori  del  due  sessi  piu'
esposte  ai  rischi  dell'infezione  tetanica:  lavoratori  agricoli,
pastori, alevatori di bestiame, stallieri,  fantini,  sorveglianti  o
addetti al lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli
ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali  addetti
all'edilizia,  asfaltisti,  straccivendoli,   operai   addetti   alla
manipolazione delle immondizie,  operai  addetti  alla  fabbricazione
della carta e dei cartoni. 
  Per tali  lavoratori,  la  vaccinazione  e'  resa  obbligatoria  a,
partire dalle nuove leve di lavoro; 
    b) per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle  Federazioni
del C.O.N.I.