Art. 4.

  Con  regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della
presente  legge  a cura del Ministero della sanita' saranno stabilite
le modalita' per la esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 maggio 1963

                                SEGNI

                                                FANFANI - JERVOLINO -
                                                           BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO