Art. 4. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanita' saranno stabilite le modalita' per la esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 maggio 1963 SEGNI FANFANI - JERVOLINO - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO