La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n. 1384, viene aumentata di una unita'.