Art. 3.

  Al  cappellano  ispettore  e'  attribuito un assegno annuo lordo di
lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce
altri  assegni  fissi  a  carico  dello  Stato,  e'  aumentato a lire
1.200.000 annue lorde.
  Al  cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono,
in  ogni  caso,  gli  emolumenti spettanti agli impiegati statali con
coefficiente di stipendio 402.