Art. 3. Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri assegni fissi a carico dello Stato, e' aumentato a lire 1.200.000 annue lorde. Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.