Art. 4.

  All'onere  di  cui al precedente articolo 3 si provvedera' a carico
dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della
spesa  del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio 1962-63 e
di quello corrispondente per l'esercizio successivo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1963

                                SEGNI

                                                    FANFANI - BOSCO -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO