Art. 4. All'onere di cui al precedente articolo 3 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 marzo 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO