IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, relativa al riordinamento dell'istruzione media tecnica; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, relativa alla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili; Ritenuta l'opportunita' di prevedere l'istituzione, presso gli istituti tecnici femminili, degli indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunita'; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. Negli istituti tecnici femminili, in aggiunta all'indirizzo generale, possono essere istituiti gli indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunita'. Il corso di studi di tali indirizzi specializzati ha la durata di un triennio in prosecuzione di un biennio propedeutico comune all'indirizzo generale e agli indirizzi specializzati.