IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  15 giugno 1931, n. 889, relativa al riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Vista  la legge 8 luglio 1956, n. 782, relativa alla trasformazione
delle  scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse
scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  prevedere  l'istituzione,  presso gli
istituti   tecnici   femminili,  degli  indirizzi  specializzati  per
econome-dietiste e per dirigenti di comunita';
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Negli   istituti   tecnici  femminili,  in  aggiunta  all'indirizzo
generale,  possono  essere  istituiti gli indirizzi specializzati per
econome-dietiste e per dirigenti di comunita'.
  Il  corso  di studi di tali indirizzi specializzati ha la durata di
un  triennio  in  prosecuzione  di  un  biennio  propedeutico  comune
all'indirizzo generale e agli indirizzi specializzati.