IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. E' approvato nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente, l'elenco delle attivita' aventi carattere stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, e' consentito per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1963 SEGNI LEONE - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte del conti, addi' 20 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 54. - VILLA