Art. 3.

  L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione
alla  societa'  "idroelettrica Valmaremola, Societa' per Azioni", con
sede  in  Torino,  via Pietro Giura n. 29, dei beni eventualmente non
ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6
dicembre  1962,  n.  1643,  e  nell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 30.