Art. 3. L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla societa' "idroelettrica Valmaremola, Societa' per Azioni", con sede in Torino, via Pietro Giura n. 29, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 30.