Art. 10.

  Divenuti  definitivi,  ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge 27
dicembre  1956,  n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della
legge   stessa,  decadono  di  diritto  le  licenze  di  polizia,  di
commercio,  di  commissionario  astatore  presso  i  mercati annonari
all'ingrosso,  le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse
inerenti,  nonche'  le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o
di forniture pubbliche di cui fossero titolari le persone soggette ai
detti provvedimenti.