Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 maggio 1965 SARAGAT MORO - REALE - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE