Art. 11. 
 
  La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 31 maggio 1965 
 
                               SARAGAT 
 
                       MORO - REALE - TAVIANI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE