Art. 2.

  Le  misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto
o  dell'obbligo  di  soggiorno,  ai  sensi degli articoli 3 e 4 della
legge  27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresi' venir proposte dai
procuratori  della  Repubblica,  anche  se  non vi sia stata diffida,
ferma  restando  la  competenza  a decidere stabilita nell'articolo 4
della legge precitata.