Art. 3. Nel caso in cui non ricorrano i motivi di particolare gravita' preveduti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il presidente del Tribunale puo' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune diverso da quello di residenza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.