Art. 3.

  Nel  caso  in  cui  non  ricorrano i motivi di particolare gravita'
preveduti  dall'articolo  6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il
presidente  del  Tribunale  puo' disporre che alla persona denunciata
sia  imposto,  in  via  provvisoria,  l'obbligo  di  soggiorno  in un
determinato  Comune  diverso da quello di residenza fino a quando non
sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.