Art. 4. 
 
  Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della  presente
legge, sempre che siano state gia'  sottoposte  almeno  alla  diffida
prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,  il
fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di  procedura  penale  e'
consentito anche quando non vi e' obbligo di mandato di cattura; 
  purche' trattasi di reato per il quale  puo'  essere  emesso  detto
mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale. 
  Il termine di sette giorni per la proroga  del  fermo  puo'  essere
raddoppiato.