Art. 4. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state gia' sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale e' consentito anche quando non vi e' obbligo di mandato di cattura; purche' trattasi di reato per il quale puo' essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del Codice di procedura penale. Il termine di sette giorni per la proroga del fermo puo' essere raddoppiato.