Art. 6. 
 
  Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o
dopo che la patente sia stata negata, sospesa o  revocata,  ai  sensi
dell'articolo 82 e dell'articolo 91; secondo e terz'ultimo comma,  n.
2) del decreto presidenziale 15 giugno  1959,  n.  393,  la  pena  e'
dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora  si  tratti  di  persona
gia'  sottoposta,  con  provvedimento   definitivo,   a   misure   di
prevenzione.