Art. 9.

  Le  pene  stabilite  dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per
l'abusivo  porto  di  esse  sono  triplicate  ove si tratti di fucile
mitragliatore  o  fucile  a  canne  mozzate  o  bombe o altre materie
esplodenti  detenuti  o  trasportati da parte di persona sottoposta a
misure di prevenzione con provvedimento definitivo.