IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana approvato con decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge
costituzionale 20 febbraio 1948, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno,
per il bilancio e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e
patrimoniali o connesse all'attivita' ammistrativa di sua competenza;
b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.