IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  lo  Statuto  della  Regione  siciliana approvato con decreto
legislativo   15   maggio   1946,  n.  455,  convertito  nella  legge
costituzionale 20 febbraio 1948, n. 2;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le  finanze, di concerto con i Ministri per l'interno,
per il bilancio e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:
    a)  mediante  le  entrate  derivanti  dai  suoi  beni demaniali e
patrimoniali o connesse all'attivita' ammistrativa di sua competenza;
    b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.