Art. 11. 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  dalla  data   di   inizio
dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione. 
  Da  tale  data  cessa  di  avere  effetto  l'art.  2  del   decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 507. 
  Resta fermo il disposto dell'art.  8  del  decreto  legislativo  12
aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni  di  conguaglio  per  i
rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 20 luglio 1965 
 
                               SARAGAT 
 
                                                    MORO - TREMELLONI 
                                                 TAVIANI - PIERACCINI 
                                                            - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 settembre 1965 
  Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 23. - VILLA