Art. 11.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio
dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.
Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 507.
Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12
aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i
rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
TAVIANI - PIERACCINI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 23. - VILLA