Art. 5.

  Il  regime  doganale della Regione e' di esclusiva competenza dello
Stato.
  Sono  esenti  da  ogni  dazio  doganale le macchine e gli arnesi di
lavoro agricolo, nonche' il macchinario attinente alla trasformazione
industriale  dei  prodotti  agricoli della Regione, purche' impiegati
nell'ambito del territorio regionale.
  Il  gettito  dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D),
e' di spettanza della Regione.
  Il  Presidente  della  Regione e previamente consultato dal Governo
della  Repubblica,  per  quanto  interessa la Regione, in ordine alla
determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.
  Salvo  in  ogni  caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello
Statuto,  e'  consentito  derogare  all'obbligo di tale consultazione
solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante
decreto-legge.