Art. 6. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione. Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione puo' istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunita' regionale.