Art. 6. 
 
  Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti  della
competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi
tributarie  dello  Stato  hanno  vigore  e  si  applicano  anche  nel
territorio della Regione. 
  Nei limiti dei principi  del  sistema  tributario  dello  Stato  la
Regione  puo'  istituire  nuovi  tributi   in   corrispondenza   alle
particolari esigenze della comunita' regionale.