Art. 7. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto e' comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze. Spettano, altresi', alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali a commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio. La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attivita' della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.