Art. 7. 
 
  In  attuazione  dell'art.  37  dello  Statuto,   per   le   imprese
industriali e commerciali private  e  pubbliche  che  hanno  la  sede
centrale fuori del territorio della Regione, ma  che  in  essa  hanno
stabilimenti  ed   impianti,   l'ufficio   competente   ad   eseguire
l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui  distretto  si
trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti
ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto e' comunicato agli  uffici
nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti
della conseguente iscrizione a ruolo.  Il  Ministro  per  le  finanze
risolve i contrasti tra uffici per il riparto  del  reddito  d'intesa
con l'assessore regionale delle finanze. 
  Spettano, altresi', alla Regione i tributi sui  redditi  di  lavoro
dei dipendenti delle imprese industriali  a  commerciali  di  cui  al
comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel  suo
territorio. 
  La determinazione di quota prevista dal primo  comma  si  effettua,
con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la
sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e  impianti
fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote  di  reddito
afferenti all'attivita' degli stabilimenti e impianti  situati  fuori
della Regione, e' iscritta  nei  ruoli  degli  uffici  delle  imposte
dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. 
L'imposta relativa alle quote di  reddito  afferenti  alle  attivita'
della sede centrale e degli  stabilimenti  ed  impianti  situati  nel
territorio della Regione e' iscritta nei ruoli dei competenti  uffici
distrettuali delle imposte dirette.