Art. 8.

  Per   l'esercizio   delle   funzioni  esecutive  ed  amministrative
spettanti  alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si
avvale,  fino  a quando non sara' diversamente disposto, degli uffici
periferici  dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici,
lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale
continuano ad essere regolati dalle norme statali.
  Le  piante  organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si
avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.
  Alla  esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite
da  imposte  dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma
delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo
degli  agenti  di  riscossione  di cui alle disposizioni stesse. Alla
riscossione  delle, entrate di natura diversa da quella suindicata la
Regione puo' provvedere direttamente o mediante concessioni.