Art. 2.

  L'art.  5  della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' sostituito dal
seguente:
  "Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantita'
e  delle  materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o
di  peso  che  ecceda  i  valori determinati ai sensi dell'art. 1 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
deve  essere  effettuato  da  vettori  terrestri,  aerei e marittimi,
autorizzati  con decreto del Ministro per l'industria e il commercio,
rispettivamente  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  trasporti e
l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.
  Possono  essere  effettuati  senza autorizzazione singoli trasporti
occasionali   di   materie   radioattive   in   quantita'  totale  di
radioattivita'  o  di  peso  che  non  ecceda  i  valori  che saranno
determinati  con decreto del Ministro per l'industria e il commercio,
emanato  con  le  forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185.  In  tali casi, prima della
esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto
e  al  medico  provinciale  delle  Province  nelle  quali ha inizio e
termine  il  trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda
di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
  Singoli   trasporti  di  materie  fissili  speciali,  in  qualsiasi
quantita',   e   di   materie  radioattive  in  quantita'  totale  di
radioattivita'  o  di  peso  che  ecceda  il limite fissato nel comma
precedente,  debbono  essere effettuati da vettori terrestri, aerei e
marittimi   all'uopo   autorizzati   con  decreto  del  Ministro  per
l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.
  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  precedenti  non esimono il
vettore  dalla  osservanza  delle  vigenti norme sulla disciplina dei
trasporti.
  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato
nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari
relative  al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie
radioattive,  in accordo con le norme di base fissate dalla Comunita'
europea della energia atomica.
  Fino  a  quando non saranno emanate le norme regolamentari relative
al   trasporto   delle  materie  fissili  speciali  e  delle  materie
radioattive  di  cui  al  comma  precedente, il trasporto delle dette
materie  deve  essere  effettuato  nell'osservanza delle disposizioni
emanate  dal  Ministero  dei  trasporti e dell'aviazione civile per i
trasporti  terrestri  e aerei e dal Ministero della marina mercantile
per  i  trasporti  marittimi,  nel  rispetto  anche  delle  norme  di
protezione  sanitaria  contenute  nel  decreto  del  Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili".