Art. 3.

  Il  primo comma dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
e' sostituito dal seguente:
  "Oltre  quanto  prescritto  dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego
degli  isotopi radioattivi, quando la quantita' di radioattivita' che
si  intende  utilizzare  e'  pari  o superiore ai valori di quantita'
totale  di  radioattivita'  o  di  peso  che  saranno determinati con
decreto  del  Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le
forme  dell'art.  30  del  decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1964, n. 185, e' sottoposto all'autorizzazione ministeriale
rilasciata  dal  Ministro per l'industria e il commercio, di concerto
con  il  Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale per gli usi
industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di
concerto  con  i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per
l'agricoltura  e  le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per
il  lavoro  e  la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per
gli  usi  didattici  e  con  i Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale  e  per  la  sanita'  per  gli usi diagnostici, terapeutici e
sperimentali clinico-sanitari".