Art. 4.

  All'art.  29  della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Chiunque  ometta  di effettuare la denunzia prescritta dal secondo
comma  dell'art.  5  della  presente legge e' punito con l'ammenda da
lire 100.000 a lire 500.000".